Login Registrati
Commenti di Facebook
Incidenti stradali Bari Studio Legale Avv. Nicola Sante Caputo

Incidenti Stradali: il fondo garanzia risarcisce solo con prove schiaccianti! 14/03/2016

Il responsabile del sinistro scappa o non ha l’assicurazione in regola? Nessun problema: il risarcimento ti verrà pagato dal Fondo di Garanzia per le vittime stradali. Ma attenzione: non è automatico! Il danneggiato, infatti, non può limitarsi a presentare la semplice richiesta di indennizzo e, magari, documentare i danni subìti dal mezzo, ma è tenuto a fornire anche prove schiaccianti sull’incidente, sulla dinamica e sulla relativa responsabilità se vuole ottenere il risarcimento dei danni.

A scriverlo a chiare lettere è il Tribunale di Roma con una recente sentenza [1].

La vicenda

Un motociclista aveva chiesto il risarcimento al fondo di garanzia per essere stato travolto da un’auto fuggita subito dopo l’urto senza farsi identificare. Dal canto suo, il Fondo di garanzia per le vittime della strada aveva rimandato al mittente la richiesta perché – a suo dire – non c’erano i presupposti per far scattare l’indennizzo, a causa delle poco chiare ricostruzioni sulla dinamica del sinistro.

La sentenza

Il Tribunale capitolino ha ricordato innanzitutto che l’intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada [2] scatta, in generale, per consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro causato da:

1. veicolo non identificato,

2. veicolo non coperto da assicurazione

3. veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta.

Tale regola, però, non implica alcuna deroga a quella di carattere generale secondo cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, ossia il sinistro stradale. Deve cioè riuscire a dimostrare:

a. che si è verificato effettivamente un sinistro

b. che il soggetto danneggiato non è responsabile del sinistro

c. che il sinistro, quindi, si è verificato solo per colpa dell’altra parte

d. che tale parte è rimasta sconosciuta o non era coperta da valida polizza rc auto

d. l’entità del danno.

Ne consegue che il danneggiato che voglia promuovere la richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare “le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo. In secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto”.

Alcuni suggerimenti

Proprio il caso approdato sulla scrivania del Tribunale di Roma suggerisce alcuni consigli da tenere in considerazione, in caso di sinistro, proprio per evitare eventuali successivi rifiuti da parte del fondo.

Nel caso in cui il danneggiato venga portato al pronto soccorso bisognerà evitare di parlare di un generico incidente stradale, senza alcun riferimento al veicolo “pirata” e alla conseguente omissione di soccorso.

Inoltre, nel caso in cui il danno sia particolarmente grave, sarà opportuno sporgere una denuncia per lesioni colpose e omissione di soccorso. Il tribunale, infatti, potrebbe ritenere l’omessa denuncia alle autorità quantomeno “sospetta”, a fronte di così gravi delitti, specie se il sinistro è avvenuto in presenza di un testimone.

[1] Trib. Roma, sent. n. 6048/14.

[2] Previsto dall’art. 19, della l. n. 990/69.

Autore immagine: 123rf com